UN NO APARTITICO E SOPPESATO

16-1

Introduzione

Oggi, come molti ben sapranno, il Parlamento (l’organo legislativo) è diviso in due camere: dei senatori (senato) e dei deputati, che lavorano in simbiosi: in una camera (facciamo il Senato) un partito/politico scrive un testo di legge. Una volta giunti a un compromesso tra i vari senatori viene effettuata la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto subisce la  navette legislativa.Allora poi viene mandato dal Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la promulga. Viene quindi pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica e dopo venti giorni dalla pubblicazione entra in vigore.

 

Ma perché abbiamo questa struttura legislativa? In breve, i costituzionalisti, avendo paura che in futuro si sarebbe potuta realizzare una dittatura, decisero di dare un equilibrio all’organo legislativo eletto dal popolo (Art.1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.) per scongiurare quel rischio. Da qui il bicameralismo perfetto.  E qui la fatidica domanda. Perché vogliono modificare il Parlamento? E COME lo vogliono fare? In questo testo si cercherà di analizzare i quesiti posti al votante per mezzo del referendum costituzionale di questa domenica (per il quale vorremo sottolineare che, data la tipologia di referendum, non si ha alcun quorum, perciò è un motivo in più per andare a votare), ovviamente non difendendo il bicameralismo perfetto a spada tratta poiché, trasversalmente alle posizioni politiche, ognuno di noi è convinto che vadano fatti vari cambiamenti sull’assetto parlamentare, ma difendendo una posizione senza svalorizzare i punti validi della  riforma  proposta in un’ottica che vuole superare le logiche di partito, gli interessi personali, i mantra tendenziosi e le personalizzazioni dannose. Vi lasciamo a questa interessante disquisizione citando Ainis,giurista e costituzionalista:

“In Italia si tentano riforme costituzionali da trent’anni, senza cavare mai un ragno dal buco. Questa è l’ultima spiaggia’. Falso: dal 1989 in poi sono state approvate 13 leggi di revisione costituzionale, che hanno corretto 30 articoli della nostra Carta e ne hanno abrogati 5. Se il sistema, nonostante le medicine, non guarisce, significa che la cura era sbagliata. Dunque le cattive riforme procurano più danni del vuoto di riforme”.

 

 

 

  • Il nuovo assetto Parlamentare e la revisione del titolo V

Il superamento del bicameralismo paritario è senza dubbio uno degli obiettivi principali della riforma costituzionale, ritenuto necessario per la realizzazione di uno snellimento ed ammodernamento delle istituzioni ed un risparmio dei costi legati ad esse. Con la revisione si mira a mutare radicalmente il ruolo del Senato, andando ad incidere profondamente sulla natura del bicameralismo che ha da sempre connotato la tradizione costituzionale italiana, attraverso la modifica delle funzioni, della composizione e del meccanismo di elezione della seconda camera.
Considerando in primo luogo il mutamento del suo ruolo istituzionale, deve subito evidenziarsi come il Senato, in caso di definitiva approvazione referendaria della riforma, sarebbe slegato dal Governo e non più in grado di esercitare alcuna funzione di indirizzo nei suoi confronti, in quanto estromesso dal rapporto di fiducia, che opererebbe esclusivamente tra Governo e Camera dei Deputati.
I senatori non sarebbero più definiti come rappresentanti della Nazione, al pari dei deputati, ma si porrebbero come rappresentanti delle autonomie locali; le camere, per effetto della riforma, risulterebbero dunque differenziate non solo nei poteri, ma prima ancora nella legittimazione, che per quanto riguarda il Senato non dovrebbe più essere politica ma «istituzionale» (Dickmann R.,Appunti sul ruolo del Senato nel nuovo Parlamento repubblicano), nel senso di dover rispondere non tanto agli elettori quanto agli enti territoriali, in particolare ai Consigli regionali a cui sarà affidata l’elezione dei suoi componenti. Ciò nonostante, l’istituzione dovrebbe conservare la denominazione di «Senato della Repubblica», ed i senatori non sarebbero legati da vincoli di mandato relativi all’appartenenza territoriale, circostanza che può fare quantomeno dubitare della sussistenza di una responsabilità politica anche di fronte alle istituzioni territoriali.
Le funzioni delle Camere, a differenza del testo costituzionale ante riforma, verrebbero enumerate ed esplicitate. La Camera dei Deputati conserverebbe le funzioni legislativa, di indirizzo politico e di controllo sul Governo. Il Senato dovrebbe invece essere titolare di una serie di nuove competenze, alcune in via esclusiva, altre in concorso con la Camera dei Deputati. In primo luogo ad esso sarebbero affidate funzioni di rappresentanza delle istituzioni territoriali e di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Tali competenze sarebbero attribuite in via esclusiva, insieme alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni e alla verifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Come può notarsi, le competenze «esclusive» del Senato risultano sempre legate al suo ruolo di rappresentanza delle istituzioni locali, al fine di farne un luogo di confronto tra lo Stato, le Regioni e le altre autonomie (Rossi E., Una costituzione migliore?).
Sarebbero inoltre previste alcune rilevanti competenze concorrenti (funzione legislativa “esercitata collettivamente” dalle due Camere) – in materie a volte di cruciale importanza, come le leggi di revisione costituzionale o quelle di adeguamento dell’ordinamento al diritto comunitario – inoltre il Senato dovrebbe concorrere «all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea» e «ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato», nonché partecipare «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea».
Specifiche considerazioni merita la funzione di valutazione delle politiche pubbliche, che rappresenterebbe una novità da molti auspicata nel nostro ordinamento, sull’esempio di quanto accade in altri paesi europei, al fine di istituzionalizzare una forma di controllo dell’operato degli organi costituzionali, sempre nell’ottica di una maggiore efficienza del sistema istituzionale.
Oltre ai compiti ed alle funzioni, anche la composizione e l’organizzazione del Senato verrebbero radicalmente modificate. In primo luogo i Senatori non sarebbero più eletti a suffragio universale e diretto, ma secondo un meccanismo di elezione «indiretta»; saranno, infatti, i Consigli regionali ad eleggere i nuovi Senatori, scegliendoli tra i membri degli stessi Consigli, in numero proporzionale alla popolazione delle singole Regioni, ma comunque non inferiore a due, ed i Sindaci, in misura di uno per Regione. L’art. 57 pone una ulteriore complicazione quando prescrive che i Senatori devono essere eletti, da parte dei Consigli Regionali, «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi». La disposizione da un lato non pare coerente con l’impianto di camera non politica che si vorrebbe conferire al nuovo Senato, d’altro canto rinvia ad una legge statale le definizione di questi criteri, legge che tuttavia potrebbe porsi in contrasto con la potestà legislativa in materia di legge elettorale regionale che l’art. 122 Cost.(non modificato in parte qua) attribuisce alle singole Regioni e non allo Stato (Rossi E., op. cit., 44).
Inoltre sarebbe ridotto il numero, da 315 a 100 – più precisamente, 95 più 5 membri c.d. “eventuali” nominati dal presidente della Repubblica che, in quanto svincolati dalle istituzioni locali, avrebbero trovato una più adeguata collocazione all’interno della Camera dei Deputati che rimane l’unica camera politica  – ed eliminata l’indennità parlamentare per i senatori, che dovranno svolgere l’impegno a titolo gratuito, contando esclusivamente sull’indennità percepita come corrispettivo per la carica locale. Per quanto concerne lo status di parlamentari, continua invece ad applicarsi anche ai senatori il regime di immunità relativo alle opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni – anche se la già difficoltosa individuazione delle attività strettamente inerenti le funzioni del parlamentare verrebbero accentuate dal fatto che lo stesso soggetto svolge una funzione «primaria», di senatore, e una funzione «secondaria», di sindaco o consigliere regionale – così come resta necessaria l’autorizzazione della camera di appartenenza per sottoporre i senatori a limitazioni della libertà personale ed intercettazioni telefoniche. In questo orizzonte il risparmio diretto e accertato ammonta ad appena 57,7 milioni (dati della Ragioneria di Stato) al contrario dei 500 milioni preventivati dal governo.

13876265_1035656023221431_64022455058493045_n.jpg

Deve inoltre darsi conto del fatto che i senatori si troverebbero a svolgere contemporaneamente l’incarico nazionale e quelli che rivestono nelle istituzioni locali, e che il testo costituzionale novellato non esclude, in principio, che anche soggetti aventi incarichi di governo locale (membri o Presidenti della Giunta Regionale) possano entrare a far parte del Senato, salvo rimandare al regolamento interno la definizione di possibili limitazioni per detti soggetti. Per il nuovo Senato non potrebbe più parlarsi tecnicamente di legislature, in quanto la successione tra senatori avverrebbe secondo un meccanismo di rinnovo «continuo», collegato automaticamente al venir meno dei singoli senatori dalle loro cariche negli enti territoriali, anche se la formulazione della norma, che ricollega la durata del mandato dei senatori a quella delle istituzioni territoriali che li hanno eletti, desta qualche incertezza per quanto riguarda i Sindaci, (cfr. Rossi E., op. cit.,56). Le sostituzioni sarebbero pertanto regolate automaticamente al rinnovo dei singoli Consigli regionali o, in caso di decadenza non dovuta a scadenza naturale del mandato, nelle modalità che saranno stabilite dalla legge ordinaria.
Dalle disposizioni che si sono riassunte emergono i tratti di un Senato che, seppure formalmente rappresentativo delle istituzioni locali e non più collegato in alcun modo al corpo elettorale, né davanti ad esso responsabile, rischia comunque di trasformarsi in una seconda camera «politica», data la forte probabilità dei senatori di agire come rappresentanti delle forze politiche di maggioranza nelle rispettive Regioni, soprattutto in applicazione del comma dell’art. 57, nel momento in cui si impone, nella scelta dei senatori, di tenere in considerazione le opinioni espresse dagli elettori.
Un ulteriore sintomo di una celata «politicità» che potrebbe caratterizzare il nuovo Senato riguarda l’assenza del vincolo di mandato, che resta invariato rispetto al vigente regime, per cui non si condizionerebbe, come avviene in altri modelli che prevedono delle «camere delle autonomie» ed in particolare nel Bundesrat tedesco (come sostiene Calamo Specchia), il voto del singolo senatore all’appartenenza territoriale o ad altri criteri. Tale assenza di vincolo contribuirebbe a rendere probabile la formazione di maggioranze politico/partitiche anche all’interno del Senato, con esiti assolutamente imprevedibili, dato il rinnovo parziale dei componenti, e con ripercussioni decisive in particolar modo nelle materie su cui sarà necessario legiferare con procedimento bicamerale.
Va anche ricordata la modifica del regime dei  «senatori a vita», per cui nel nuovo Senato potranno sedere non più di cinque senatori eventualmente eletti dal Presidente della Repubblica, per meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che resterebbero in carica per sette anni, mentre i Presidenti emeriti della Repubblica continuerebbero a far parte automaticamente del Senato alla scadenza del mandato presidenziale, con carica vitalizia (art. 59). Sembrano dunque potersi isolare diverse categorie di senatori, portatrici ognuna di interessi sensibilmente diversi anche dal punto di vista dell’appartenenza territoriale: da un lato i consiglieri regionali, la maggioranza, dall’altro i sindaci, in minoranza e portatori di istanze localistiche, ed infine i cinque senatori eletti dal Presidente della Repubblica, con rappresentatività in un certo senso «nazionale», il cui ruolo rimane incerto all’interno di un «Senato delle autonomie».
Il modello che risulta dalla riforma pare dunque superare definitivamente il bicameralismo paritario, attraverso la creazione di un Senato che dovrebbe essere rappresentativo degli enti locali e responsabile di fronte ad essi piuttosto che di fronte agli elettori.                            Il suddetto inoltre non ricoprirebbe una grande importanza in funzione legislativa dato che solo il 3% delle leggi emanate dalla Camera dei Deputati dovrà passare al nuovo Senato eccetto che questo non metta in atto due articoli insiti nella riforma:

  • v. art. 72, comma 2: Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge.
  • v. art. 70, comma 3: Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.

Non può tacersi tuttavia qualche incoerenza e difficoltà interpretativa nell’applicazione concreta della disciplina, oltre che alcune perplessità in ordine alla effettiva capacità pratica dei senatori di svolgere appieno le numerose funzioni, andandosi queste a cumulare con quelle dovute in virtù del ruolo politico/istituzionale locale, oltre ad avere molte perplessità riguardo ad un possibile ostruzionismo attuato dal nuovo senato attuato per mezzo delle due leggi sopracitate, creando contenziosi tra le Camere (il cui rapporto ricordiamo consistono in dieci contorti meccanismi legislativi al posto dei due semplici iter attuali).  Si sta speculando sulla discussione nel post referendum, nel caso vinca il sì, della legge Fornaro Chiti che darebbe all’elettore il potere di eleggere direttamente i propri senatori.

“in ogni collegio può essere presentato un solo candidato per ogni lista regionale, sul modello del sistema elettorale del Senato fino al 1992. Nel caso delle regioni che eleggono un solo senatore, il collegio corrisponde all’intero territorio regionale.Il giorno delle elezioni regionali i cittadini riceverebbero così due schede: la prima per la elezione e per il rinnovo dei Consigli regionali e del nuovo Presidente della Regione, la seconda per scegliere i senatori assegnati a quella Regione. Ogni genere non potrà essere rappresentato in non più del 60% delle candidature. Il ruolo di senatore-consigliere regionale – con l’unica eccezione del Presidente della Regione – sarà incompatibile con incarichi di giunta, nell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e delle Commissioni.Sulla base delle scelte espresse dagli elettori si definirà una graduatoria regionale e si attribuiranno – con il sistema proporzionale – i seggi eventualmente spettanti a ogni lista  regionale; successivamente si stilerà la graduatoria interna di ogni lista regionale sulla base dei risultati ottenuti nei collegi (in percentuale sulle scelte totali). Il Consiglio regionale, quindi, eleggerà i senatori-consiglieri prendendo atto dell’espressione degli elettori, senza poterla, però, modificare.”

Comunque sia il “Senato delle Autonomie” rimane un organo che, al contrario del Bundesrat, subordina gli interessi regionali agli interessi partitici poiché sia i sindaci – senatori che i consiglieri-senatori voterebbero non a seconda della posizione globale della propria regione ma a seconda del proprio pensiero e di quello del proprio partito politico. Per deliberare lo stato di guerra sarà sufficiente la maggioranza assoluta della sola Camera dei deputati, quella eletta con l’Italicum, tra l’altro ovvero sarà  il partito al governo a decidere sulle missioni militari senza che nessuno possa opporsi.

La revisione del titolo V porta con sé molteplici contraddizioni.
Non chiarisce né risolve le principali questioni critiche derivanti dalla riforma del 2001; sancisce il ritorno al potere dello Stato, imprimendo al sistema delle relazioni tra Stato ed enti territoriali una netta svolta centralista, registrando una radicale inversione di rotta rispetto alla riforma del 2001, che, almeno nei punti fondanti, realizzava un disegno autonomistico della Repubblica, fondato sul maggior ruolo possibile, oltre che delle Regioni, specie sul piano legislativo, anche dei Comuni e delle Province o delle Città metropolitane, sulla base di quei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che permangono affermati anche nel nuovo testo dell’art. 118, ma che vengono sostanzialmente disattesi nel nuovo assetto costituzionale.
Viene limitato fortemente il potere legislativo delle Regioni; non si rinvengono elementi di chiarezza nella distribuzione delle competenze tali da far presumere il superamento del contenzioso, a meno di non assistere ad un frequente richiamo alla supremazia statale.
Viene limitata fortemente l’autonomia normativa e organizzativa delle istituzioni locali attribuendo alla potestà esclusiva statale l’ordinamento (oltre alle legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali) degli Enti Locali così comprimendo quello spazio di auto ordinamento, statutario e regolamentare, legittimato dalla riforma del 2001 per tornare ad un’autonomia locale del tutto subordinata al potere di ordinamento statale.
Si cancella un lento e difficile percorso di decentramento amministrativo e di valorizzazione delle autonomie verso un nuovo centralismo di cui non si percepiscono i vantaggi; alcune autonomie garantite dal decentramento saranno garantite solo alle regioni che godranno di un equilibrio di bilancio tra entrate e uscite (cosa per certi versi anche positiva).
Si perpetua e si rafforza una netta differenziazione tra territori – Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario – non giustificabile se non per ragioni di convenienza politica immediata e di consenso necessario per la riforma, infatti, come scrive Ainis:

“Primo: aumenta la forbice tra Regioni ordinarie e speciali, benché in partenza l’idea fosse quella di parificarle. Secondo: gli statuti speciali sono più garantiti della Costituzione medesima, giacché nel loro caso occorre un passaggio in più (l’intesa), con un procedimento ultrarafforzato. Terzo: l’autonomia delle Regioni speciali non verrà mai più ridimensionata, a meno che esse stesse decidano di fare harakiri. Risultato: ci sbarazziamo del Senato, per liberarci dai suoi poteri di veto”

Si tradisce e contraddice il principio fondamentale del nostro ordinamento sancito dall’art. 5 della nostra Costituzione.
La riforma prevede una forte riduzione delle competenze delle regioni e, in teoria, una maggiore chiarezza sui ruoli di stato e autonomie locali. L’attuale Titolo V, la parte della Costituzione che regola questi rapporti, riformata nel 2001, è da molti considerata poco chiara e causa di moltissimi contenziosi. Secondo i critici, però, la riforma rischia di non semplificare la situazione e portare ad altrettanti contenziosi in futuro. Per esempio è previsto che lo stato possa occuparsi di materie di esclusiva competenze regionale quando è in gioco l’interesse nazionale: stabilire come e quando l’interesse nazionale sia in gioco potrebbe essere in futuro una forte fonte di contenziosi come si vede dal testo, “disposizioni generali e comuni”, che non delinea un chiaro confine tra le prerogative dello Stato e quelle delle Regioni (o, nel peggior dei casi, di regioni succubi alla Clausola di Supremazia, testimoni della deriva centralista del governo già sottolineata dalla sentenza della consulta costituzionale sulla riforma Madia ).

  • L’abolizione del CNEL
“Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E` organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge”. (Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 99)
Pare che il CNEL, e in particolare la sua abolizione, costituiscano l’unico punto della Riforma del Primo Ministro Matteo Renzi sul quale ogni partito si dica superficialmente d’accordo, sulla base della sua presunta inutilità, che non appaga l’ingente spesa statale per il mantenimento dell’ ente.
La travagliata storia del CNEL comincia nel ’57, dove nasce in quanto organo statale per la proposta di leggi in ambiti economici e sociali e per l’espressione di pareri non vincolanti. Già l’inizio è segnato da una generale inconcludenza, specie considerando che solo negli anni ’80 le sue funzioni saranno regolamentate, ma lasciando comunque l’Ufficio in uno stato di insufficienza istituzionale.
A fronte della sua carriera di quasi sessant’anni il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro non ha dimostrato un peso rilevante nelle decisioni statali, “leggerezza” provocata anche da problemi a esso interni, quali un diffuso assenteismo dei suoi funzionari e la scarsa imposizione con cui è intervenuto nelle scelte della Repubblica. A dimostrazione di questo basti osservare come esso abbia proposto in 50 anni 14 Disegni di Legge di cui nessuno tra questi fu applicato:
il quattordicesimo risale al 7 Novembre 2016, e presenta nientemeno che la proposte di Pianificazione Economica per l’anno 2017 (questa consegna è passata totalmente inosservata agli occhi del pubblico italiano concentrato sulla possibilità di cancellare la sua riscoperta esistenza). Il risparmio sarebbe poi enorme, si stimano cifre risparmiate che oscillano tra almeno 8,8 milioni a degli ottimistici 20 milioni di euro che rimarranno in cassa.
Su questo fronte sembra indubbia la validità della posizione dei riformisti, che senza ombra di dubbio espongono a proposito del CNEL una posizione inattaccabile, che trova una sua ragion d’essere nel crescente debito pubblico da soddisfare e nella necessità di tagli.
Però, in effetti, oltre ad essere un consiglio di 64 delegati che si riuniscono a Villa Lubil e che spediscono pareri meno pesanti della carta su cui sono scritti, in cosa costituisce il CNEL?
L’ente, demonizzato come la spesa più inutile dello Stato, costituisce in realtà un organo molto interessante e dalle potenzialità sorprendenti.
Partiamo dalla sua struttura: si tratta di 64 funzionari, dei quali 10 sono economisti e sociologi qualificati (eletti in numero di 8 dal Presidente della Repubblica e 2 dal Consiglio dei Ministri), 48 rappresentanti (22 dei lavoratori dipendenti, 5 dei lavoratori indipendenti, 17 rappresentanti delle imprese e 3 dei dirigenti); per concludere l’organico costituente del consiglio vi sono 6 rappresentanti degli organi di volontariato.
Cosa fanno questi 64 signori? Studiano la situazione, si riuniscono, discutono e fanno ciò che sono in virtù di fare, nei limiti della legislatura, quindi, come detto prima: consigli, opinioni, proposte di legge.
Nessuna di queste funzioni costituisce, come detto prima, un vincolo alle scelte istituzionali.
Il che è bizzarro: è possibile che un organo dove si incontrano i rappresentanti di diversi livelli sociali e organizzazioni, coadiuvati da economisti e sociologi competenti, non riesca a produrre nulla di rilevante?
È davvero strano come malfunzionamento, dal momento che sulla carta sembrerebbe funzionare meglio del Parlamento.
Il CNEL costituisce un ente equo per la Pianificazione di un’Economia che sia vantaggiosa a livello Popolare e non privato.
Equo perché al suo interno  sono presenti un numero di rappresentanti che pare appositamente studiato per il giusto equilibrio tra lavoratori e padronato: infatti quei 48 rappresentanti possono portare a livello istituzionale la storica, quasi mitologica contesa tra padronato e lavoratori, senza escludere da questo scontro le cerchie sempre più ampie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.
La ripartizione del numero dei rappresentanti poi pare assolutamente perfetta: la “classe” a maggior flessibilità economica, a causa dell’ ammontare del capitale (parliamo dei dirigenti d’azienda e grandi proprietari), dispone di 3 rappresentanti; vale a dire che, in funzione di voto, questa non potrebbe portare ai fatti proposte che rechino danno alle altre fasce della “popolazione economica” dello Stato, cancellando quindi la possibilità di speculare legalmente a spese del popolo ordendo pianificazioni volte a puro vantaggio del Capitale. I lavoratori dipendenti, invece, rappresentando la fascia più sensibile alle oscillazioni del mercato, dispongono di ben 22 rappresentanti: vale a dire che solo la maggioranza assoluta del consiglio potrebbe far cadere una proposta promulgata da tutta la fascia dei dipendenti, prospettiva tanto irrealistica (è improbabile che tra i rappresentanti dei liberi professionisti, nell’ attuale palcoscenico economico, non sorgano ragioni comuni con i loro “cugini” dipendenti) quanto comunque equa, dal momento che non piega la linea economica dello stato a un’unica corrente di interessi, magari a svantaggio di altri livelli di reddito.
Se poi a questa ripartizione aggiungiamo la supervisione di elementi competenti e rappresentanti di organizzazioni di volontariato  (che hanno la possibilità e la prerogativa di essere in contatto quotidianamente con le realtà più misere del nostro Paese) otteniamo forse la miglior orchestra economica che si può ordire in uno stato ancora capitalista.
Peccato che effettivamente questa potenzialità è stata gambizzata da un’inutilità costituzionale, che di fatto azzera qualunque possibilità di intervento del CNEL, e che ne ha decretato un indebolimento morale portando ai fenomeni che ad oggi lo rendono ancora più inefficiente.
Ma, sul ritmo andante del flauto populista che traina i bambini elettori italiani lontano dalle loro case, la demagogia che ha diffuso il motto “Fuori dall’UE” ha trovato riflesso nell’ abrogazione del CNEL.
Così, nell’ebbra euforia Dionisiaca della sinistra che esalta gli imprenditori e dei fascisti che difendono la Costituzione qualcuno ha lanciato il coretto semplicista dell’eliminazione del povero Consiglio del Lavoro che conduceva una vita misconosciuta e parallela, fino a quando gli italiani non si sono accorti che c’era anche lui.
Ora, tanto accanimento nei confronti di un organo che molti sono venuti a conoscere proprio grazie alla Riforma pare ridicolo.
Ma ancor più ridicolo è quest’attaccamento alla formula “tutto o niente”, che colpisce anche l’UE.
Pare sicuramente facile proporre qualcosa come inutile e decretarne una fine rapida e indolore piuttosto che proporre cambiamenti, riforme, modifiche strutturali. La volontà di abrogazione del CNEL dipende unicamente dalla necessità di uno slogan politico semplice che non ha nulla a che vedere con la sua reale efficienza; dipende dalla pavidità di uno Stato di affrontare dei cambiamenti; dipende dall’ incapacità di un’opposizione di piazza, che, incapace di dire la propria si limita a tentare di sminuire l’opera di risparmio affermando che le cifre risparmiate ammonterebbero a meno della metà di quanto pronosticato; invece i risparmi saranno addirittura minori, aggirandosi intorno ai 3,2 milioni, dal momento che i suoi funzionari (i 64 attualmente all’opera sono quelli “sopravvissuti” ai tagli del 2015) verrebbero spostati ad altri incarichi istituzionali, non chiariti e da un aumento di utilità non vincolante.
Dopo i grandi comizi che hanno segnato il secolo scorso, con proposte, novità, ribaltamenti e ideali, ai tempi in cui il più tremendo insulto mai lanciato pubblicamente da fronte a fronte è stato “mascalzone”, sono sopraggiunti gli urlacci di piazza dei politici di ventura, intenti a promettere soluzioni sempre più fantasiose e irrealizzabili al solo scopo di ottenere la propria fettina di potere, da parte di personaggi che arringano a forza di Tweet e che sovente non sono capaci neppure di indossare una cravatta.
Al CNEL si portano accuse prefabbricate, accuse che trovano reato nelle disposizioni che il CNEL ha ricevuto dai suoi stessi accusatori, decenni prima.
Lo Stato attuale non vuole risparmi, vuole slogan ma al popolo servono soluzioni, non propaganda e, in questo caso, la sua soppressione pur a dati alla mano giustificata, dovrebbe sostituirsi ad una valorizzazione altrettanto decisa della funzione dell’organo, valorizzazione che potrebbe spaventare quegli eminenti quotidiani economici di matrice anglosassone che indietreggiano inorriditi riguardo la “componente socialista” nella nostra Costituzione.
  • L’associazione Italicum – Riforma

Siamo di fronte ad un momento di svolta nella politica italiana: i cittadini potranno scegliere con il Sì di confermare la riforma costituzionale progettata e promossa da Renzi e con il No di rifiutare tale cambiamento.
La riforma comprende ampi settori della burocrazia e della politica della Repubblica Italiana, come il numero di firme necessario per la proposta di leggi popolari, il cambio di ruolo del Senato ecc.., ma ciò su cui molti si sono soffermati è una possibile svolta autoritaria nel caso in cui questa riforma fosse suggellata dal voto referendario. Ciò che si critica, principalmente, è l’associazione di queste novità alla legge elettorale “Italicum”.
L’Italicum ( legge 6 maggio 2015, n. 52) è stato proposto ed approvato con lo scopo di rimpiazzare la legge elettorale precedente, cioè il porcellum, che non prevedeva la possibilità da parte del cittadino elettore di esprimere una preferenza per un candidato, ma solo quella di scegliere la lista. I candidati venivano quindi scelti dai partiti e non dagli elettori, negando il principio di elezione diretta. La Consulta giudicò anticostituzionale il porcellum anche perchè veniva attribuito un esagerato premio di maggioranza alla coalizione più votata.
L’Italicum, però, non sembra migliorare di molto la situazione, anzi.  Questa legge elettorale prevede l’assegnazione di un ampio premio di maggioranza (55% dei seggi) alla lista (non sono più accettate le coalizioni) con almeno il 40% dei voti su scala nazionale. Se nessuna forza politica dovesse ottenere un così ampio risultato, si giungerebbe ad un ballottaggio tra le due liste più votate. L’italicum prevede, inoltre, la divisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, suddivise in 100 collegi plurinominali, ognuno dei quali può eleggere dai 3 ai 9 deputati, in base alla grandezza del collegio. I partiti devono consegnare una lista con un “capolista” che viene privilegiato sugli altri candidati, anche se non viene eletto dai votanti (hanno il diritto di presentarsi in un massimo di dieci collegi). Questo sistema dei “capilista bloccati” causerà, in pratica, la formazione di un parlamento eletto solo per metà con le preferenze. Ogni elettore ne potrà esprimere al massimo due (una maschile ed una femminile).
A cosa porta tutto ciò?
Innanzitutto questo sistema elettorale prevede una mancata rappresentanza proporzionale del voto popolare nel Parlamento. Il ballottaggio è un sistema che permette l’elezione sicura di un candidato, ma elimina la necessità di un reale consenso dei cittadini. Se andassimo a votare in due, votando due candidati diversi, e poi al ballottaggio costringessi un mio parente a votare per il mio candidato, con 2 voti egli sarebbe chiamato a rappresentare tutti gli italiani. Non è un metodo giusto nè coerente con i principi della Repubblica, ma, secondo i sostenitori del Sì, è un compromesso necessario affinchè questo paese sia governato.
Come già detto, ciò che si contesta è la coesistenza della nuova Costituzione e della legge elettorale. La Riforma, infatti, priva il Senato della possibilità di dare o togliere la fiducia al governo e, dato che l’Italicum prevede un premio di maggioranza molto ampio in parlamento, rendendolo di fatto “monopolizzato”, c’è il rischio che il governo si trovi in una condizione di potere incontrastato.
Ci sono state, proprio per questo motivo, diverse richieste di un cambio dell’Italicum dalle opposizioni. Lo scorso 10 Ottobre ci sono state tre riunioni del PD a riguardo; tutte le opposizioni si sono dichiarate indisponibili ad una verifica parlamentare prima del 4 Dicembre.

A seguito delle conclusioni assunte dalla Direzione nazionale del Partito nella riunione del 10 ottobre la commissione incaricata di specificare contenuti, percorso e tempi per la possibile modifica della legge elettorale per la Camera dei deputati ha definito i seguenti punti che sottopone alla Direzione e alle assemblee dei gruppi parlamentari.

La commissione ha impostato il lavoro sulla base delle indicazioni contenute nella relazione del segretario Matteo Renzi e delle valutazioni emerse dalla discussione.

In particolare con una verifica su tre aspetti:

1. Premio di lista / premio di coalizione
2. Ballottaggio / turno unico
3. Modalità di espressione della volontà degli elettori nella scelta degli eletti.

[…]

La commissione ha tenuto tre riunioni ed è stata avviata una prima ricognizione con le altre forze e gruppi parlamentari sia in merito ai contenuti che ai tempi di eventuali modifiche della legge attuale. La maggioranza dei gruppi interpellati – e nello specifico, la totalità delle opposizioni che si sono espresse anche con dichiarazioni pubbliche in tal senso – si è dichiarata indisponibile a una verifica parlamentare prima del referendum costituzionale del 4 dicembre.

Sul piano dei contenuti si è riaffermato il perno di un sistema elettorale fondato sull’equilibrio tra i due principi della governabilità e della rappresentanza.

A tale scopo le verifiche realizzate rendono possibile:

* La preferenza per un sistema di collegi inteso come il più adatto a ricostruire un rapporto di conoscenza e fiducia tra eletti ed elettori.

* la definizione di un premio di governabilità (di lista o di coalizione) che consenta ai cittadini, oltre alla scelta su chi li deve rappresentare, la chiara indicazione su chi avrà la responsabilità di garantire il governo del Paese attraverso il superamento del meccanismo di ballottaggio.

La commissione sottopone questo documento all’Assemblea nazionale, alla Direzione e ai gruppi parlamentari del Partito Democratico di Camera e Senato per le relative valutazioni e conseguentemente tradurne l’impianto nei testi di legge (elezione dei senatori secondo il Ddl Fornaro-Chiti e legge elettorale) da portare al confronto con le altre forze politiche e gruppi parlamentari.

Lorenzo Guerini
Matteo Orfini
Luigi Zanda
Ettore Rosato
Gianni Cuperlo

In conclusione, si arriverà al voto senza nessuna modifica della legge e senza la possibilità di votarla alle urne (inoltre senza nemmeno la sicurezza del varo di questa sul post riforma), inoltre il premio di maggioranza non è oggetto di discussione. Il comportamento dei partiti di opposizione ha però dimostrato quanto le loro posizioni contrarie al referendum siano dettate più da una rivalità politica con il PD, che da una reale convinzione riguardo al quesito referendario. L’unica cosa lodabile su questo piano è la rivoluzione attuata in campo referendario, ovvero  l’abbassamento del quorum per i referendum abrogativi (nel caso in cui vengano raccolte 800 mila firme) e per l’introduzione di nuovi strumenti di partecipazione diretta, come il referendum propositivo ed il referendum d’indirizzo; inoltre è lodabile anche l’obbligo per il Parlamento di discutere ed esprimersi sulle proposte di legge di iniziativa popolare nonostante l’innalzamento della quota delle firme.

Il ruolo dell’Unione Europea nella Riforma Costituzionale

“Si costituzionalizza l’obbligo di attuare il diritto UE come mission del Parlamento e sostanza immancabile della funzione legislativa. Ergo, l’adesione all’Uem, così com’è, risponde ora a un obbligo costituzionale, dato come presupposto indefettibile (superando le “giustificazioni” imposte dell’art.11 che si tenta di bypassare definitivamente): ciò impedirà, con forza ancor più travolgente, alla Corte costituzionale di sindacare qualsiasi aberrazione proveniente dall’Uem e renderà il diritto Uem integralmente e incondizionatamente superiore a ogni fonte nazionale. (…)La sovranità italiana è, per esplicito precetto costituzionale, vincolata, per sempre, ad autolimitarsi attraverso l’adesione alla stessa UE che, per logica implicazione, diviene un obbligo costituzionalizzato “. (On.Barra Caracciolo)

 Il ruolo dell’Unione Europea nella riforma è stato ben poco discusso, ma la sua ambiguità è notevole.
Gli obiettivi della riforma sono:
“lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove regole del debito e della spesa); le sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale” (relazione del governo n. 1429 dell’8 aprile 2014).
Tutto ciò comporterebbe la cessione di sovranità ad Istituzioni sovranazionali come l’Unione europea, in particolare grazie agli articoli 70 e 117 si creerà un rapporto diretto e vincolante tra Ue e Stato, con il ruolo del Parlamento del tutto inutile, limitando per Costituzione la nostra potestà legislativa e creando un primato in Europa (il nostro è lo stato con la potestà legislativa più vincolata dall’ente europeo)
Già l’attuale articolo 117, quello che rimarrebbe con la vittoria del No, dice che l’Italia si conforma all’ordinamento internazionale e comunitario ( facendo parte di ONU, NATO, ed UE); nel frattempo  la CEE, Comunità Economica Europea, ha cambiato il nome in Unione Europea infatti la riforma sostituisce, ogni volta che compare nella Costituzione l’espressione “ordinamento comunitario” con l’espressione “ordinamento dell’Unione Europea” per aggiornarla al cambiamento del nome della CEE.
L’ambiguità del testo sta nel fatto che esplicita solamente una condizione già intrinseca dall’entrata dell’Italia nell’UE, ovvero la conformazione  ai vincoli internazionali e a quelli derivanti comunità europea, vincoli tanto importanti da costituire una vera e propria zappa sui piedi nazionale: con questa riforma si chiarisce solamente la realtà dei rapporti, rapporti chiariti ora nel campo del formalismo lecito nella Costituzione.
  • Il voto a data certa e la lentezza legislativa italiana  
Tutto ciò inoltre è coadiuvato dall’Istituto del voto a data certa che entrerà in vigore con la nuova seconda parte della Costituzione   (vengono contingentati i tempi e bisognerà votare entro 70 giorni per tutte quelle leggi che il governo ritiene necessarie per l’attuazione del suo programma) dettando così l’agenda parlamentare e vincolando le opposizioni. Di per sé non costituisce un elemento negativo, anche se non è giustificato dalla lentezza legislativa italiana nel suo complesso, quanto in alcuni casi deprecabili come la “stagnazione” per oltre due anni della legge sulle Unioni Civili. Difatti il Parlamento italiano approva più leggi di tutti gli altri Paesi europei ed è secondo solo alla Germania.
Stando ai dati raccolti da Openpolis dall’inizio di questa legislatura Camera e Senato hanno discusso e approvato 252 leggi tra cui solo 50 hanno richiesto la navetta parlamentare: appena il 19,84%. Inoltre se consideriamo le leggi di iniziativa governativa il numero scende ulteriormente: il 15,27% ha necessitato di più letture.

Riflessioni
E’ difficile prevedere cosa potrebbe comportare un tale cambiamento. Senza dubbio, però, questo progetto di riforma è frutto di una crisi politica, che ha visto la nascita di un infinito numero di partiti ed un passaggio continuo di parlamentari da una fazione all’altra, generando instabilità ed ingovernabilità. Questa è una situazione nuova: dal 1948 ai primi anni 90′ il potere era spartito tra DC, PC e PSI, mentre adesso ci si trova di fronte a partiti senza una vera e propria identità politica ed ideologica. L’Italia è sempre stato un paese difficile da governare, dato che risiedono i nuclei più importanti dei conservatori (inutile spiegarvi l’influenza del Vaticano e della tradizione di destra) come dei “rivoluzionari” (inutile spiegare il ruolo che il movimento socialista ha ricoperto in Italia, a partire dalla forte influenza libertaria fino al PCI, il partito comunista più votato del mondo capitalistico occidentale). Oggi più che mai questa ingovernabilità emerge; prima di tutto a causa di una tensione sociale percepibile, legata all’immigrazione, alla crisi economica, sanitaria, dell’istruzione e all’emergenza case. A differenza, però, di 40 anni fa, non ci sono partiti in grado di guidare un processo politico. La stessa destra è molto divisa tra i moderati e gli estremisti, pur facendo leva, dalla Meloni a Salvini, da Forza Italia a Casapound, sui tipici stereotipi e slogan populisti e xenofobi, confermando la loro “nobile” tradizione. Da questo caos generazionale e globalizzato sono emersi i 5 Stelle, che incarnano questa crisi di indecisione e smarrimento politico del nostro paese.
Il fronte del Sì si pone come obiettivo quello di rendere governabile un popolo ed un paese che non lo sono. Ciò può portare solamente ad una sottrazione di potere al popolo “sovrano”, per fare in modo che a decidere siano sempre di più i partiti e le istituzioni e sempre meno i cittadini.
Questo atteggiamento risulta essere antidemocratico; fino all’800 l’antico regime governava su tutta Europa senza considerare il popolo, affermando che degli ignoranti non potessero decidere per lo stato. Con il tempo questo principio è stato negato sia da proteste sociali, sia da un’evoluzione ed emancipazione culturale delle classi più basse. La democrazia, anche se rappresentativa e quindi parziale, si basa proprio su questo: sulle decisioni del popolo. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla proclamazione di governi senza ricorso al voto popolare;  con questa riforma il voto del cittadino arriva a contare sempre di meno.
Tale condizione sottolinea, ancora una volta, la necessità di un’azione e di un cambiamento che non parta dai palazzi del potere, ma dal singolo cittadino e dalle sue attività quotidiane e spontanee. Il rischio, in questo momento, che ha già travolto molti paesi nel mondo (ricordiamo la tendenza a destra, a volte anche estrema, in Austria, in Francia e negli USA) è che si giunga ad un’instabilità sociale ed economica ancora più accentuata di quella attuale (anche in un futuro lontano) e che la maggioranza senta il bisogno di un intervento “forte e deciso”, riponendo la fiducia in un partito xenofobo e reazionario. Se anche la Costituzione, nata dalle ceneri di un Paese distrutto dall’autoritarismo della reazione, dovesse supportare, o perlomeno assecondare, progetti di governabilità incontrastata, sottraendo per altro una buona parte degli eletti al giudizio dell’elettore, saremmo nei guai.
Ho citato un esempio estremo, ma ricordo che in politica è necessario ragionare ipotizzando il peggiore dei casi, per rimediare alle eventuali falde del sistema.
Siamo d’accordo, d’altra parte, sul fatto che la vittoria del Sì non porterebbe automaticamente ad una dittatura, come una vittoria del No non porterebbe ad un immobilismo totale.
Ciò che è preoccupante, a nostro avviso, è che si cerchi la strada più facile, quando è noto che il dialogo, il confronto e la democrazia sono basate su una fatica di risoluzione, necessaria affinchè i suoi principi fondanti siano rispettati. La Riforma non era nata in cattiva fede, anzi, tutti i temi da lei trattati sono caratterizzati proprio dalla doverosità nel trattarli attualmente, però lo sviluppo non ha portato ciò che si sperava; siamo i primi, fuori dalle logiche di partito, a dire che ci sono punti che vorremmo appoggiare, ma sono punti il quale valore è inferiore ai fattori che ci fanno tendere al no.Fin dall’inizio abbiamo appoggiato la proposta dei radicali finalizzata allo spacchettamento del quesito: il governo Renzi ha fatto orecchie da mercante quando in questa situazione di bipolarismi antagonisti costituiti dalle due grandi coalizioni uno spacchettamento gli avrebbe solo portato un vantaggio, solo che, si vede, per Renzi è più importante personalizzare il quesito che affrontarlo nella sua interezza. Infatti da questa aspra campagna referendaria si dimostra quanto sia cambiato il ruolo dei partiti, da matrici avanguardistiche ideologiche a gruppi disomogenei scissi dal paese reali, presi solo dalle beghe intra partito e inter partito, basti vedere l’esempio di Forza Italia, anch’essa la madre di questa riforma ( ricordiamo il Patto del Nazareno e il Berlusconi borioso che invocava il lavoro FI-PD finalizzato alla riforma  costituzionale che per lui avrebbe cambiato la storia dell’italia repubblicana) e che ora urla al colpo di stato autoritario con tanto di inviati per il NO con 500 e pettorina. La partitocrazia tanto invocata dai 5 Stelle con l’avvento del Sì è già al suo parossismo attualmente, partitocrazia che se ne inventa di bianche e di nere solo per raggiungere un senso di benessere, lo stesso dell’americana politica dello spettacolo “il mio partito nel dibattito ha vinto” (pur, da ambo i fronti, spesso frodando i poveri votanti con dichiarazioni prive di ogni logica). Tutto questo ha portato ad una caoticità  che si è ripercossa nel quesito con accordi e promesse, portando l’elettore al nulla assoluto, al perenne punto interrogativo, ad un aut aut continuo. Enaudi diceva che il cittadino deve “conoscere per partecipare”: ciò che il cittadino ha conosciuto fino ad adesso è stato il caos dei primordi. Con questo noi non vogliamo costringervi a votare no, vogliamo costringervi a prendere sotto mano lo schema allegato in cui viene confrontata l’attuale costituzione e la “nuova” e a dare il proprio parere, subordinando in secondo piano i commenti politici, per almeno andare a votare con una base “certa” (anzi, neanche certa visto che nel tempo intercorso dalla pubblicazione del documento ad oggi ci sono state diverse promesse di modifica  post vincita referendaria); poi sarete voi a discutere il perché del nostro no.

DOCUMENTO: Riforma costituzionale comparata

– Compagni Matteo, Alessandro, Elia, Margherita, Andrea.

 photo_2016-12-03_12-16-07

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *