È sempre più diffusa, tra i piccoli padroni d’azienda e non solo, una generale disinformazione che sfocia nei più assurdi luoghi comuni per ciò che riguarda l’Alternanza Scuola-Lavoro e sul suo funzionamento. Da ciò si rende necessario, per comprendere l’Alternanza nella sua interezza legislativa, un breve riepilogo a punti.
1) Per coloro i quali hanno frequentato un istituto secondario prima dell’entrata in vigore del “Pacchetto Treu” (L.196/97) e della sua regolamentazione col D.M. n° 142/98 non si ha mai avuto possibilità di avvalersi d’alcuno strumento di Alternanza. Nel caso in cui si avesse esaurito l’obbligo scolastico di 10 anni (5+3+2) previsti per legge proprio nel momento in cui l’articolo 18 della sovracitata legge veniva varato, e ci si lamenti di non aver potuto usufruire di queste “opportunità” si può solo dire «chi è causa del suo mal pianga se stesso». Infatti con la 196 si apre allo strumento garantito del Tirocinio Formativo, per il quale, fin dalla 142, si inizia a parlare della dicitura di “alternanza” (quindi le fondamenta, la versione base di questo strumento, esisteva già dal lontano 1997, 21 anni fa). Senza ombra di dubbio si può dire che questa sia stata la matrice fondamentale, la legge madre, che portò alle seguenti (L.53/2003 “Riforma Moratti”, Dlgs77/2005, L 128/2013, L 107/2015), dando le basi per definire particolari tipi di tirocini formativi, i tirocini curricolari e, dopo questi, con la Riforma Moratti, istituzionalizzare de iure l’Alternanza scuola-lavoro.
Le dinamiche di fondo di questo strumento erano le stesse di adesso (particolare contratto in somministrazione tra tre enti, designazione di “lavoratori equiparati”, assicurazione pattuita tra ente somministratore ed INAIL), le differenze sostanziali nella procedura esecutiva sono costituite dal monte ore obbligatorio, dai nuovi soggetti partners obbligatori nel pubblico, l’introduzione della modalità “estero” ed “impresa simulata” e la creazione del Registro Nazionale per ASL.
Quindi teoricamente si poteva richiedere alla scuola, anche attraverso l’ufficio scolastico territoriale per questioni inerenti all’obbligo assicurativo delle scuole, di fare questo percorso (ciò che poteva realmente bloccare tutto l’iter viene esaminato nel prossimo punto). Nel caso inoltre si avesse voluto imparare un mestiere scisso da qualsiasi ottica scolastica, inoltre, si sarebbe avuto lo strumento ormai più che rodato dell’apprendistato, tirocini di inserimento lavorativo (anche se su questi ci sarebbe da discutere assai, visto che si sono ben definiti con ANPAL et al. solo negli ultimi anni dopo un cambiamento continuo), o i tirocini in favore di determinate categorie di soggetti (categorie andanti dall’extracomunitario a colui che non riesce a sbarcare il lunario).
2) Qualcosa di meno tecnico e più pragmatico. In primis non si capisce perché taluni parlino degli impiegati a tempo determinato, siccome sono categorie di contratti del tutto diversi rispetto a qualsiasi patto formativo di ASL. L’ASL, eccetto la realtà di impresa simulata, se funziona, essendo per di più una realtà estremamente dispendiosa per scuole e ministero, non permette di incamerare nulla, al contrario del modello tedesco ed austriaco; anzi, di solito tra costi di trasporto, varie ed eventuali, si perde tranquillamente qualche centone in 3 anni.
Inoltre – ci si ricollega al punto precedente – le contraddizioni in seno all’ASL sono vetere, hanno 21 anni: si chiamano vincoli di locazione, di reddito, di prestigio. Infatti tutto il potenziale utile e creativo di ASL si disperde in un circuito abbastanza fallace.
A. Già col tirocinio si vide che le scuole con la posizione geografica più infelice, senza grandi risorse economiche da parte degli iscritti, avevano più difficoltà o, spesso, si precludevano lo strumento del tirocinio o dello stage – esiste una piccola differenza normativa relativa ai fini di uno o dell’altro. Infatti, in territori poveri – l’Italia è il paese europeo in cui il divario tra alcune regioni è lo stesso che tra Romania e Francia, l’unico paese con questo bel problema – e senza grandi possibilità, i pochi enti papabili come datori di lavoro non avevano voglia che dei ragazzini venissero a infastidire il lavoro e a rallentare tutto, cosa che accade tutt’ora. Adesso che esiste il monte ore obbligatorio di minimo 200 ore per i licei, 400 per gli istituti tecnici, le scuole sono obbligate a trovare enti con cui stipulare il patto formativo e lo Stato, al fine di facilitare il lavoro delle scuole, promette sgravi fiscali. Ora, francamente, in queste realtà povere di possibilità, al piccolo artigiano, al piccolo professionista, al piccolo e piccolissimo imprenditore, le realtà maggiormente diffuse in Italia, a cosa interessa di avere sgravi per star dietro ore a dei ragazzi? Loro devono portare la proverbiale pagnotta a casa, non fanno babysitting. Perciò in queste zone “povere” si concentrano coloro che cercano lavoro non qualificato a costo zero, che ben sovvertono l’ordine generale del «come andrebbe fatto». Non è più la scuola a scegliere la migliore opportunità per i suoi ragazzi, bensì sono le grandi catene (vedi MacDonald, BurgerKing, caso Alek Glisić, latifondi meridionali… si parla già di baby-caporalato, ecc) che scelgono le scuole e impongono un do ut des: manodopera in cambio di ore-alternanza per i ragazzi al fine d’esser accettati all’Esame di Stato. Peraltro, l’accettazione all’Esame di Stato viene eseguita solo nella completa esecuzione delle ore obbligatorie; il colloquio orale, dal prossimo anno, sarà monopolizzato dall’Alternanza.
B. Tutto ciò poi è accompagnato dal quartetto Invalsi–Buona scuola–Riforma Bassanini–Riforma Titolo V, che vogliono ben immettere un’ottica competitiva all’interno del settore pubblico dell’Istruzione (tanto vale l’ultimo articolo su The Economist di Amartya Sein circa la concorrenza nell’Istruzione e nella Sanità).
Approcciarsi con un atteggiamento critico alla Legge 107/2015 e prendere atto di numerosi aspetti controversi insiti nel corpus legislativo è più che doveroso; analizzare la fine correlazione tra gli articoli della “Buona Scuola” e test Invalsi è altrettanto impellente. Infatti per questo particolare atteggiamento si tende ad applicare un particolare quanto distorto concetto di meritocrazia: con la pura logica con cui i test Invalsi sono stati trasformati per servire la 107, ovvero quella di “premiare o punire” secondo criteri meritocratici l’istituto (rapporto tra RAV e REV), si rischia di favorire chi vive nei territori ricchi e chi frequenta una scuola dove persiste la presenza di alunni provenienti da famiglie benestanti, cosicché una scuola con buone condizioni di partenza generali, quindi con maggiori possibilità di investire per migliorarsi, avrà più possibilità di intercettare i finanziamenti del Ministero; invece, la scuola che soffre di condizioni opposte verrà ulteriormente penalizzata.
Questo atteggiamento si rispecchia completamente sin dall’inizio del testo di legge, iniziando coi primi commi che esplicitano il pericolo di disuguaglianze regionali basate sulla realtà puramente economicistica del bilancio tra risultati e costi gestita dal preside-manager, tale da svantaggiare le singole realtà regionali rispetto agli organici impiegati, causando così l’ennesima ode alla scuola d’élite. Queste, premesso che la nuova figura di preside plenipotenziario ha il dovere di attrarre investimenti privati, in quanto non sono previsti investimenti statali per dare la possibilità al singolo istituto di avere una base finanziaria indipendente, riusciranno a rendere più appetibile la propria immagine, come soggetto di quegli investimenti privati, rendendo lo stesso curriculum dello studente, che teoricamente non dovrebbe essere toccato da fatti quali la prosperità economica del singolo istituto, un’istituzione relativa che, come le altre, dipende dalla prosperità socio-economica del contesto dell’ente. La scuola con più possibilità di elargire denaro può investire in attività finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa e, quindi, influenzando indirettamente il curriculum dello studente, uno tra gli oggetti del colloquio in sede d’esame. La centralizzazione della potestà statale in campo legislativo per l’Istruzione, secondo l’articolo 117 della Costituzione, sarebbe un valido incentivo all’eliminazione delle disuguaglianze tra regioni poiché svincolerebbe l’Istruzione dal problema del pareggio di bilancio, che porta disuguaglianze tra realtà scolastiche negli ambiti regionali.
Tutto ciò è coadiuvato da una critica alla realtà per cui le scuole pubbliche non statali e private vengono finanziate indistintamente – un articolo de l’Espresso in data febbraio 2015 denuncia il “Fiume di Soldi Pubblici” quantificati in oltre mezzo miliardo l’anno, da cui si rischia di cadere in una pericolosa ottica di competizione tra scuole pubbliche statali per accaparrarsi metaforicamente un tozzo di pane, quando gli istituti non statali possono contare su finanziamenti ad oltranza che si aggiungono alla retta mensile versata per ogni alunno. È necessario rivedere la legge 62/2000 sulla “Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica” la quale esplicita che chi iscrive i propri figli alle scuole primarie e agli asili “paritari” ha diritto a una detrazione sulle spese sino a 400 €, rivendicando così la modifica inerente alla completa distinzione tra scuole pubbliche statali, pubbliche non statali e private, in modo tale da poter azzerare i finanziamenti a queste due ultime categorie nel pieno rispetto dell’articolo 33 della Costituzione cc 3-4.
Spero d’esser stato abbastanza chiaro rispetto all’argomento. Stare ad urlare abolizione o mantenimento è come sentire «il proprio barbiere discutere di finanza» (come scriveva Keynes): se si ha veramente il coraggio di fare ciò che è da fare in merito alla salvaguardia delle innegabili possibilità di ASL, non ci si deve porre un aut-aut categorico, spesso troppo caro all’ottica da medico-legale della nostra civiltà occidentale. La presa di coscienza consiste nel capire che esistono dei fattori che eliminano ogni potenzialità dell’Alternanza Scuola Lavoro, e che per eliminarli, bisogna agire su cause assai intime.
— Compagno Elia